martedì 28 aprile 2020

La tutela costituzionale della comunicazione

Nei Paesi democratici la 'comunicazione', essendo la linfa vitale della democrazia, trova tutela nella Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato. L'art.21 Cost., infatti, recita che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione..."
Bisogna osservare che il legislatore costituente, nel prevedere alcune forme di libertà, non le estende a 'tutti', ma solo ai cittadini. Così, infatti l'art. 16: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale..."; art. 17:"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...".
Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero comprende, invece, non solo i cittadini, ma 'tutti', anche cioè gli stranieri che si trovino nel territorio dello Stato: questo fa intendere che esso è un diritto 'naturale' dell'uomo al di là della sua nazionalità.
Prima pagina dell'originale della Costituzione
Questo principio è chiaramente enunciato nella 'Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali' firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n.848, che all'art. 10 statuisce "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità...". Trattasi di un diritto che adempie anche ad una funzione sociale, perchè assicura "alla collettività il contributo del pensiero di ciascun cittadino e consente la libera formazione della pubblica opinione" (Enrico Spagna Musso, Diritto costituzionale).
Alla luce dei dati normativi suindicati si ritiene che la Costituzione italiana tutela non sono il diritto ad informare, ma anche il diritto ad essere informati, perchè l'essenza della democrazia consiste nell'esprimere liberamente e nel ricevere liberamente idee, pensieri, notizie. L'art 21 della Costituzione tutela il dissenso e ciò è in radicale contrasto con i regimi totalitari.
Va rilevato che la manifestazione del pensiero, pur libera, incontra dei limiti nel rispetto di diritti altrui costituzionalmente tutelati: non vi è una libertà di diffamare o di offendere la dignità o l'onorabilità degli altri, beni giuridici che sono tutelati dal'art.3 Cost. ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...).
Va, infine, ricordato che la stessa Costituzione all'art. 21 indica che la libertà di manifestare non può offendere il comune sentimento del pudore e questo vale per la stampa, gli spettacoli teatrali, le produzioni cinematografiche etc.

Bibliografia:
-https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

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